Il praticantato

Nuove modalità sulla disciplina del Tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro (Regolamento in vigore dal 1/1/2015). 

Per i praticantati in essere al 31/12/2014 vedasi apposito Regolamento Praticantato al 31.12.2014.

Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

  • vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  • visto l’art. 6 del D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137;
  • acquisito il parere del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali come da nota n. 9025 del 3 ottobre 2014;

adotta il seguente regolamento:

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni

  1. per “tirocinio” si intende il periodo di addestramento a contenuto teorico-pratico del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
  2. per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
  3. per “professionista” si intende il Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi dell’art. 9 legge 12/1979;
  4. per “Consiglio Provinciale” si intende il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro territorialmente competente.

Art. 2 – Accesso al periodo di tirocinio e modalità di svolgimento

  1. I Consigli provinciali promuovono l’istituto del tirocinio quale strumento essenziale per accedere alla libera professione.
  2. I Consigli provinciali promuovono e sostengono la disponibilità dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
  3. Presso ciascun Consiglio provinciale è tenuto il registro dei praticanti.
  4. Ciascun Consiglio provinciale nomina tra gli iscritti all’Albo, con almeno cinque anni di anzianità, un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.
  5. Il periodo di tirocinio è stabilito in diciotto mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro (allegato 1) tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea.
  6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio Provinciale.
  7. Il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l’acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio provinciale.
  8. Il tirocinio può essere svolto presso il Consulente del Lavoro iscritto all’ Albo da almeno cinque anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall’Ordinamento.
  9. In considerazione della responsabilità attribuita al professionista affidatario e viste le modalità di controllo sullo svolgimento della pratica, questa non può essere svolta contemporaneamente per attività professionali diverse presso il medesimo studio o società tra professionisti, anche se trattasi di studio associato o società multiprofessionale. A ciò fa eccezione il solo caso in cui il tirocinio sia svolto per il conseguimento del requisito per l’accesso all’esame di revisore legale e il professionista sia iscritto al relativo registro, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
  10. Il tirocinio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione al tirocinio

  1. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, fatta salva l’ipotesi di svolgere i primi sei mesi di tirocinio in presenza di specifica convenzione universitaria, è necessario aver conseguito uno dei diplomi di laurea indicati nell’art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 ed in particolare quelli appartenenti alle classi di laurea elencate nell’allegato 2) del presente regolamento.
  2. La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta dall’interessato, al Consiglio provinciale in cui è iscritto il professionista affidatario. La domanda deve essere supportata da specifica dichiarazione di responsabilità, resa dall’interessato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, da cui risultino i seguenti stati e condizioni:
    data e luogo di nascita, residenza, certificato di cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. o di uno Stato estero a condizione di reciprocità, carichi pendenti, casellario giudiziale e titolo di studio. I soli cittadini extra UE presenteranno la copia della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    Alla domanda vanno allegati:
    1. a) dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e prevalenza viene esercitata la libera professione di Consulente del Lavoro, sia in forma individuale che associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge;
    2. b) dichiarazione del professionista di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall’Ordinamento con riferimento all’ultimo periodo scaduto;
    3. c) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l’iscrizione al registro nelle misure stabilite e con le modalità previste dal Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;
    4. d) due foto formato tessera firmate dall’interessato;
    5. e) la dichiarazione di non svolgere tirocinio per attività professionali diverse presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato o società fra iscritti in ordini diversi.
  3. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del presente regolamento, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti dovrà contenere, in luogo dell’autocertificazione del titolo di studio, idonea dichiarazione di responsabilità dell’interessato attestante la condizione di iscritto frequentante l’ultimo anno di uno dei corsi di laurea presenti tra quelli indicati all’allegato 2) del presente regolamento.

Art. 4 – Procedura di iscrizione

  1. Il Consiglio provinciale delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e l’iscrizione ha effetto, ad ogni fine, dalla data di presentazione della domanda.
  2. Il Consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta all’interessato e al professionista affidatario entro i successivi dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.
  3. Il Consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento, che deve contenere:
    1. le generalità complete di ciascun iscritto;
    2. il titolo di studio posseduto;
    3. la data di inizio del periodo di pratica;
    4. l’indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;
    5. l’inizio e la fine dei periodi di sospensione ed i motivi giustificativi;
    6. i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;
    7. i periodi svolti presso enti o professionisti di altri paesi con titolo equivalente di cui al primo periodo del comma 4, dell’art. 6 del D.P.R n. 137 /2012;
    8. i periodi svolti in applicazione della convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e Ministro vigilante, nonché con il Ministro della Pubblica Amministrazione;
    9. la partecipazione ai corsi di formazione, ai corsi di laurea magistrale o ai master;
    10. gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
    11. la data e i motivi della cancellazione dal registro.
  4. Il registro dei praticanti può essere tenuto anche su specifico supporto informatico o digitale predisposto su indicazione del Consiglio Nazionale.

Art. 5 – Norme per il professionista

  1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 16 del presente regolamento, il professionista non può ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio.
  2. Il professionista ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
  3. È compito del professionista fornire al praticante la preparazione idonea per il completo esercizio della libera professione di Consulente del Lavoro, sia sotto l’aspetto tecnico scientifico che sotto il profilo etico e deontologico.
  4. Sul rispetto della formazione e sulla corresponsione del rimborso spese, sono tenuti a vigilare i Consigli provinciali per il tramite dei tutor nominati ai sensi dell’art. 2, comma 4, del presente regolamento. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei doveri e norme deontologiche, comporta illecito disciplinare sia per il professionista che, ai sensi del comma 8, dell’art. 6 del D.P.R. n. 137/2012, per il praticante.
  5. Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio è tenuto a comunicarlo al praticante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo fatti salvi i casi in cui il rapporto fiduciario è compromesso.

Art. 6 – Fascicolo formativo

  1. Per ciascun praticante il Consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate dal praticante.
  2. Il fascicolo può essere sostituito anche da supporti digitali o informatici, predisposti su iniziativa del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, purché ne venga garantita la funzione e l’inalterabilità.
  3. Il fascicolo cartaceo sarà presentato al Consiglio provinciale ogni qualvolta quest’ultimo lo richieda in visione.

Art. 7 – Le interruzioni del periodo di tirocinio

  1. Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l’impedimento alla frequenza. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all’interruzione verificatasi.
  2. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso all’esame di Stato, di quello previamente svolto. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti al precedente comma 1, il periodo di tirocinio già compiuto, sarà considerato inefficace.
  3. In ogni caso il praticante dovrà informare tempestivamente il professionista dell’eventuale intenzione di interrompere il tirocinio. Le cause di interruzione debbono essere comunicate dal praticante entro trenta giorni dall’inizio dell’evento al Consiglio provinciale in cui è iscritto, unitamente a una dichiarazione del professionista che confermi l’avvenuta interruzione.
  4. Al termine degli eventi che hanno causato l’interruzione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e trasmettere entro trenta giorni al Consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata, una dichiarazione del professionista attestante la ripresa del tirocinio.
  5. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione di Consulente del Lavoro, il tirocinio rimarrà sospeso per lo stesso periodo. È fatto salvo, in tal caso, il diritto del praticante di trasferirsi presso un altro studio con le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento.
  6. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al praticante consistenti nella sospensione o radiazione ai sensi degli artt. 26 e segg. della Legge n. 12/1979, il tirocinio sarà rispettivamente sospeso o annullato. Avverso i provvedimenti disciplinari inflitti al praticante, questi può proporre ricorso secondo le procedure previste dalla Legge e dal vigente regolamento sui procedimenti disciplinari dei Consulenti del Lavoro.

Art. 8 – Compimento del tirocinio

  1. Il Consiglio provinciale presso il quale è iscritto il praticante rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro i sessanta giorni successivi alla sua conclusione.
  2. Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012 il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato.
  3. Il Consiglio provinciale provvede alla cancellazione dell’interessato dal registro dei praticanti quando il certificato perde efficacia.

Art. 9 – Trasferimento presso un altro studio

  1. Il praticante che si trasferisca ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato ammesso deve darne comunicazione al Consiglio provinciale entro novanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il Consiglio provinciale potrà accertare l’effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa attestazione.
  2. Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni, l’iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine della provincia nella quale si è trasferito.
  3. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del Consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell’art. 3 del presente regolamento, e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 3, comma 2, lettera c). La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell’Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento, anche all’Ordine di provenienza. In caso di trasferimento di provincia i Consigli provinciali dell’Ordine non esigono nuovamente il pagamento dell’eventuale contributo “una tantum” per l’iscrizione.
  4. I periodi necessari per i passaggi di cui ai commi 1 e 2 non sono configurabili come interruzione del periodo di tirocinio e sono quindi da comprendere ai fini del calcolo dei diciotto mesi. Il mancato rispetto degli adempimenti, ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio, comporta l’inefficacia ai fini dell’accesso all’esame di Stato del periodo previamente svolto e la cancellazione dal registro dei praticanti se il praticante non adempie a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo entro novanta giorni.

Art. 10 – Vigilanza sul tirocinio

  1. I Consigli provinciali vigilano sull’effettivo svolgimento del tirocinio, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di tirocinio non effettivamente svolti, il Consiglio provinciale avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti del professionista e del praticante.
  2. I Consigli provinciali attuano, inoltre, delle verifiche anche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite in ordine alle materie oggetto dell’esame di abilitazione. La prova viene svolta entro il compimento del periodo di tirocinio con il sistema del questionario a risposta multipla. Nell’ipotesi di valutazione insufficiente i Consigli provinciali convocheranno in audizione il professionista affidatario e il praticante e comunicheranno loro, in uno specifico incontro, l’esito della prova.
  3. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione, o alla successiva discussione, sarà avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare.

Art. 11 – Responsabilità disciplinare del praticante – Azione disciplinare

I praticanti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 137/2012 osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Art. 12 – Cancellazione

  1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal Consiglio provinciale d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero per una delle seguenti cause:
    1. conseguimento dell’abilitazione professionale;
    2. rinuncia dell’iscritto;
    3. perdita di efficacia del certificato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del presente regolamento;
    4. perdita di efficacia del certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, del presente regolamento;
    5. perdita dell’esercizio dei diritti civili;
    6. casi previsti dall’art. 31 della Legge n. 12/1979;
    7. inadempienza agli obblighi di cui all’art. 7, terzo comma, del presente regolamento;
    8. eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti all’art. 7 del presente regolamento;
    9. irreperibilità dell’iscritto;
    10. rilascio nulla osta per trasferimento presso altro Consiglio provinciale;
    11. non veridicità delle dichiarazioni, del praticante e/o del professionista, sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio o delle autodichiarazioni rese in sede di iscrizione;
    12. l) provvedimento disciplinare che comporti la radiazione.
  2. Il Consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità previste dall’art. 4, secondo comma, del presente regolamento.

CAPO II – Disposizioni concernenti i corsi di formazione dei praticanti ex art. 6, commi 9, 10 e 11 D.P.R. n. 137/2012

Art. 13Organizzazione dei Corsi

  1. Il tirocinio, oltre che nella frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio di un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dall’Ordine.
  2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti all’albo e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine attraverso propria delibera trasmessa con motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Art. 14 – Regolamento dei Corsi

  1. I corsi di formazione di cui al precedente articolo sono regolamentati come segue:
    1. la scelta dei corsi di formazione è rimessa all’autonomia del praticante;
    2. gli organizzatori dei corsi indicati nel precedente articolo non possono porre limiti o condizioni di accesso alla frequenza degli stessi, salvo per motivi di capienza e sicurezza;
    3. i contenuti formativi essenziali dei predetti corsi consistono nello studio con applicazione anche pratica delle discipline elencate nell’Allegato 3 del presente regolamento;
    4. la durata minima dei corsi di formazione è di duecento ore da svolgersi in un semestre. Sono ammesse assenze giustificate corrispondenti al 10% del monte ore complessivo del corso. La rilevazione delle presenze ai corsi di formazione, ove non organizzati dai Consigli provinciali, dovrà avvenire con specifici strumenti di identificazione personale rilasciati ai partecipanti dagli organizzatori del corso e i relativi dati dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dalla fine del corso al Consiglio provinciale di appartenenza del praticante;
    5. i praticanti devono sostenere una verifica intermedia al termine del primo trimestre e una verifica finale, entrambe in forma scritta. Le predette verifiche hanno carattere teorico – pratico e vertono sulle materie di insegnamento. Per lo svolgimento della verifica scritta sono assegnate al praticante quattro ore dal momento della dettatura. I praticanti possono consultare i testi di Legge anche annotati, ma non commentati, autorizzati dalla commissione e i dizionari;
    6. le verifiche di cui alla precedente lettera e) sono effettuate da una commissione di almeno quattro membri composta, in pari numero, da Docenti Universitari e Consulenti del Lavoro. La presidenza spetta a un Docente Universitario. Ciascun componente della commissione dispone di 10 punti per ogni verifica e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero dei componenti dell’intera commissione, costituisce il risultato della verifica. Il corso è considerato svolto con profitto se il praticante ha conseguito in entrambe le prove una votazione di almeno sei decimi.
  2. Ai componenti delle Commissioni non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza in conformità a quanto stabilito dall’art. 6, comma 10, del D.P.R. 137/2012.

CAPO III – Criteri concernenti l’attività e l’organizzazione professionale per l’affidamento di un numero di praticanti superiore a tre ex Art. 6, comma 3, D.P.R. n. 137/2012

Art. 15 – Autorizzazione del professionista

Il professionista può chiedere al Consiglio provinciale specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 137/2012 per l’affidamento di un numero di praticanti superiore a tre, sulla base dei criteri oggettivi di cui al successivo art. 16.

Art. 16 – Criteri concernenti l’attività e la dimensione del professionista

  1. I criteri concernenti l’attività professionale che consentono al professionista di avanzare la richiesta di cui all’articolo precedente sono i seguenti:
    Svolgimento di attività inerenti diversi ambiti della disciplina di Consulente del Lavoro e in particolare:
    1. Intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale in qualità di delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro;
    1. Contrattualistica del Lavoro e certificazione dei contratti;
    2. Contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie;
    3. Mediazione e arbitrato in materia di lavoro;
  2. La dimensione organizzativa dell’attività invece deve garantire:
    • Numero di addetti, escluso il professionista affidatario, non inferiore a dieci unità.
  3. I suddetti criteri devono sussistere contemporaneamente.

Art. 16 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai tirocini iniziati dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Fermo restando il rispetto delle norme di legge in materia, rimane salvo il diritto per coloro che siano già iscritti nel registro dei praticantati precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di tirocinio secondo le norme di cui al Decreto Ministeriale 20 giugno 2011.


Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014